MINISTERO DELLA SANITA´
DECRETO 17 GIUGNO 1992
(G.U. del 11-8-1992, n. 188)
MODIFICAZIONI AI DECRETI MINISTERIALI 24 GENNAIO 1990
E 30 AGOSTO 1991 IN MATERIA DI TRAPIANTI
D´ORGANO E DI CORNEA DA CADAVERE
IL MINISTRO DELLA SANITA´
Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all´estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico ;
Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990, che identifica le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti centri di altissima specializzazione all´estero ;
Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1991 di integrazione dell´elenco delle prestazioni fruibili, contenuto nel sopracitato decreto ministeriale 24 gennaio 1990 ;
Considerata l´esigenza di limitare i trapianti presso centri di altissima specializzazione esclusivamente a quelli effettuati con organi prelevati da cadavere, anche in relazione alla pratica impossibilità, in particolare per quanto concerne i Paesi extracomunitari, di verificare l´effettiva gratuità della donazione di organo da parte del donatore vivente ;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la bioetica in data 23 maggio 1992 ;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità del 26 maggio 1992 di modifica dell´elenco delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all´estero ;
Ritenuto di procedere alla modifica dei decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 31 agosto 1991 in conformità a quanto espresso dal Consiglio superiore di sanità ;
Decreta :
Le voci "trapianto d´organo" di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e "trapianto di cornea" di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1991 vanno intese come riferite esclusivamente a "trapianto d´organo" o "di cornea" prelevati da cadavere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 17 giugno 1992
Il Ministro : De Lorenzo