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MINISTERO DELLA SANITA - DECRETO 14 GENNAIO 1982 - GU del 27-1-1982 25
Data: 21/12/05
MINISTERO DELLA SANITA´ - DECRETO 14 GENNAIO 1982 (G.U. del 27-1-1982, n. 25) AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI CORNEA AI FINI DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AL DOMICILIO DEL SOGGETTO DONANTE

 

MINISTERO DELLA SANITA´ - DECRETO 14
GENNAIO 1982 (G.U. del 27-1-1982, n. 25)
AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI CORNEA AI FINI DI TRAPIANTO
TERAPEUTICO AL DOMICILIO DEL SOGGETTO DONANTE
IL MINISTERO DELLA SANITA´


Visti gli articoli 3 e 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernenti il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi in ospedali pubblici e case di cura private e, limitatamente al prelievo di cornea, anche in luoghi diversi da quelli appositamente autorizzati;

Visti i precedenti decreti emessi ai sensi delle predette disposizioni i quali, per il prelievo della cornea escludono espressamente che lo stesso possa essere effettuato al domicilio del potenziale donatore;

Udito il parere espresso dalla terza sezione del consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 1979 che ha ritenuto l´idoneità dei sanitari preposti all´intervento, riscontrata in sede di autorizzazione al prelievo, sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie del luogo del prelievo - ivi compreso il domicilio del donatore -, delle condizioni di ordine clinico del soggetto donante e della corretta esecuzione del prelievo ai fini della riuscita del successivo innesto di cornea ;

Ritenuta la necessità di rimuovere la limitazione al prelievo di cornea al domicilio del donante, in conformità del suddetto parere,
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto presidenziale 16 giugno 1977, n. 409 recante il regolamento di esecuzione della citata legge 2 dicembre 1975, n. 644 ;

Decreta :
I sanitari preposti al prelievo di corna da cadavere a scopo di trapianto terapeutico ed indicati nei decreti ministeriali di autorizzazione emessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto presidenziale n. 409 del 1977 in premesse indicato, sono autorizzati ad effettuare il prelievo stesso anche al domicilio del soggetto donante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alle regioni interessate per l´esecuzione.

Roma , addì 14 gennaio 1982

Il Ministro : Altissimo






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Ultimo Aggiornamento: 20.08.2007 - 10:53:53