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LEGGE 2 DICEMBRE 1993 n 578 - GU del 8-1-1994 n 5
Data: 21/12/05
Norme per l´accertamento e la certificazione di morte.


LEGGE 2 DICEMBRE 1993, n. 578
(G.U. del 8-1-1994, n. 5)

NORME PER L´ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge :


Art. 1 Definizione di morte
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell´encefalo.
Art. 2 Accertamento di morte
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la
respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale
da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell´encefalo e può
essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro
della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell´encefalo ed è accertata con le modalità
clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve
esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti
nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato
decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le
condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e
definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il
perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei
ore. Il citato decreto deve tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età
inferiore ai cinque anni.
5. L´accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico
nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in
mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo,
da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico
neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo
esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono
dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o
più collegi medici per l´accertamento della morte dei soggetti affetti da
lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso
deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in
strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura
private devono avvalersi per l´accertamento della morte nel caso di cui al
comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di
ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento
della morte.
Art. 3 Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le
condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all´articolo 2,
comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria,
che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all´articolo
2, comma 5.
Art. 4 Periodo di osservazione dei cadaveri
1. Nei casi in cui l´accertamento di morte non viene effettuato secondo le
procedure di cui all´articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in
cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato
prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di
decapitazione o di maciullamento.
Art. 5 S a n z i o n i
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, qualora
accertino la violazione delle disposizioni di cui all´articolo 2, commi 6, 7 e 8,
e all´articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l´applicazione delle
sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Art. 6 Abrogazione di norme
1. E´ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la
presente legge.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con
essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme
previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E´ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli : Conso

N O T E
AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell´art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull´emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l´efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all´art. 5:
· La legge n. 689/1981 reca: " Modifiche al sistema penale".
Nota all´art. 6:
· La legge n. 644/1975 reca: " Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell´ipofisi da cadavere
a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico".

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati ( atto n. 764 ):
Presentato dall´on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992.
Assegnato alla XII commissione ( Affari sociali), in sede referente, il 14
luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992; 9, 10
settembre 1992; 15 ottobre 1992; 12, 17 novembre 1992; 13 gennaio
1993.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993 ( atto n.764 / A- relatore
on. Borra ).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1°
luglio 1993.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio
1993.
Senato della Repubblica ( atto n. 1366 ):
Assegnato alla 12° commissione ( Sanità ), in sede referente, il 22 luglio
1993, con pareri delle commissioni 1°, 2° e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 12° commissione il 28, 29 luglio 1993; 3 agosto 1993; 15
settembre 1993; 6 ottobre 1993; 24, 30 novembre 1993; 14, 15 dicembre
1993.
Esaminato in aula e approvato il 16 di cembre 1993.






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Ultimo Aggiornamento: 20.08.2007 - 10:53:56