LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301 (G.U. del 17-8-1993, n. 192)
NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Assenso
1. La donazione delle cornee è gratuita. E´ consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l´assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l´assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
Art. 2 Accertamento della morte mediante mezzi strumentali
1. Il prelievo di cui all´articolo 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell´elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all´articolo 4.
Art. 3 Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea
1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.
Art. 4 Centri di riferimento per gli innesti corneali
1. Le regioni, singolarmente o di intesa tra loro, provvedono all´organizzazione, al funzionamento ed al controllo di centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.
Art. 5 Disposizione finale
1. E´ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Conso
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica ( atto n. 439 ) :
Presentato dal sen. Signorelli ed altri il 2 luglio 1992.
Assegnato alla 12° commissione ( Sanità), in sede referente il 16 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1°, 2°, 5° e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12° commissione, in sede referente, il 23, 30 settembre 1992.
Assegnato nuovamente alla 12° commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 1992.
Esaminato dalla 12° commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 febbraio 1993, in un testo unificato con atti numeri 458 (Condorelli ed altri) e 497 ( Garrafa ed altri).
Camera dei deputati ( atto n.2291):
Assegnato alla XII commissione ( Affari sociali), in sede legislativa, l´ 11 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla XII commissione il 1° aprile 1993, 10 giugno 1993, 21 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.