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Decreto 8 aprile 2000
Data: 21/12/05
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto

Decreto 8 aprile 2000

Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo
delle prescrizioni relative alla dichiarazione di
volontà dei cittadini sulla donazione di organi a
scopo di trapianto


IL MINISTRO DELLA SANITA´


Vista la legge 10 aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"[1], con particolare riguardo agli
articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la
dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di
attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà; i principi organizzativi
sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie;

Considerato che l´espletamento da parte delle aziende unità sanitarie locali
della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di
dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e di tessuti comporta
determinati tempi tecnici di attuazione e presuppone, comunque,
l´avvenuta realizzazione dell´anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti
dal sistema sanitario nazionale;

Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l´attuazione di
una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo coerente con le
disposizioni transitorie di cui all´art.23 della legge, con particolare riguardo
al relativo comma 3;

Decreta:

Articolo 1
1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell´anagrafe informatizzata
degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unità sanitarie
locali, nell´ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a
tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all´art.138 del codice di procedura
civile[2], la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione
di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto,
informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui
al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione.
Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di
accettazione di cui all´art.2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a
garantire l´effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.
2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla
data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso,
gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un´esplicita
attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di
tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.
3 Nelle more dell´attuazione delle procedure di notificazione di cui al
comma 1, anche ai fini dell´applicazione dell´art.23, comma 3, della legge
10 aprile 1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero della
sanità promuove l´acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al
prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio
nazionale, predisponendo in tal senso schemi di moduli atti a recepire da
parte dei cittadini le dichiarazioni di volontà indicate nel comma 2.

Articolo 2
1. Ai fini di cui all´art.1, comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al
pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi,
utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini
che desiderino manifestare la propria volontà prima della notificazione di
cui all´art.1, comma 1.
2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ad
aziende unità sanitarie locali territorialmente incompetenti, agli ambulatori
dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende
unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.
3. I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali di cui al
comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle
dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione
dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative
dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale appositamente predisposto
dal centro nazionale per i trapianti, attraverso la rete del sistema
informativo sanitario o rete pubblica.
4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l´azienda sanitaria
di appartenenza, le dichiarazioni di volontà predisposte conformemente
all´art.1, comma 2, costituiscono presupposto per l´applicazione dell´art.23,
comma 3, della legge[3].
5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il
processo di notificazione di cui all´art.1, vengono trasmessi i nominativi dei
soggetti ai quali la relativa richiesta è stata inviata.

Articolo 3
1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai
sensi dell´art.5, comma 1, lettera e)[4], della legge, la manifestazione di
volontà precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata
e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà acquisite vengono trasmesse al
centro nazionale per i trapianti ed ai centri interregionali; questi ultimi, ai
sensi dell´art.23, comma 3, della legge, sono conseguentemente obbligati
a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad
accertamento di morte, l´eventuale esistenza di una manifestazione di
volontà precedentemente espressa.
2. A norma dello stesso art.23, comma 3, della legge, le eventuali
dichiarazioni di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1
si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi
presentino una successiva dichiarazione autografa di volontà del soggetto
di cui è accertata la morte, della quale siano in possesso, contraria al
prelievo.






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Ultimo Aggiornamento: 20.08.2007 - 10:54:00