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DPR 9 NOVEMBRE 1994 n 694
Data: 21/12/05
REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEI TRAPIANTI


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 NOVEMBRE 1994, n. 694
(G.U. del 21-12-1994, n. 297)


REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE
DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEI TRAPIANTI


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l´art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l´art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l´art.2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l´emissione del parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai
sensi dell´art.2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono scaduti il 28
marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del
13 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
concerto con i Ministri della sanità e di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione al
trapianto di parti di cadavere di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644.
2. Nulla è innovativo in ordine ai trapianti di cornea disciplinati dalla legge
12 agosto 1993, n. 301.
Art. 2 Presentazione delle domande
1. I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gli istituti universitari possono presentare domanda per
ottenere l´autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia
o importate gratuitamente dall´estero.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
a) l´indicazione delle parti od organi che si intende trapiantare;
b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l´intervento chirurgico e le
attività precedenti e successive al trapianto, nonché i parametri della
struttura e del bacino di utenza. Per il trapianto del rene è necessario
disporre anche di attrezzature idonee per l´emodialisi, ai fini dell´assistenza
ai pazienti e dell´osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di
trapianto;
c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca
immunologica per l´istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto
ricevente, dell´esecuzione delle prove necessarie per lo studio
immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto. In
particolare, dovrà essere specificata la dotazione delle attrezzature
esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico e
scientifico;
d) l´elenco dei sanitari responsabili dell´esecuzione diretta del trapianto e
per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti assegnati o svolti, la
documentazione che attesti la competenza medico-chirurgica e biologica in
relazione alle parti od organi da trapiantare.
3. La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della sanità,
di seguito denominato " Ministero ".
Art. 3 Istruttoria
1. Il Ministero, ricevute le domande di cui all´art.2, dispone gli accertamenti
necessari. Tali accertamenti sono svolti dall´Istituto superiore di sanità. Al
termine degli accertamenti, l´Istituto superiore di sanità redige un verbale,
da cui devono risultare tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione
della domanda.
2. I laboratori convenzionati sono soggetti agli accertamenti previsti dal
comma 1 relativi al possesso dei requisiti di cui all´art.2, comma 2, lettera
c).
Art. 4 Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche
1. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri organi consultivi, questi
devono emettere il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l´organo adito abbia presentato esigenze istruttorie,
l´amministrazione procede indipendentemente dall´acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l´organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
ovvero l´impossibilità, dovuta alla natura dell´affare, di rispettare il termine
di cui al comma 1, quest´ultimo è prorogato, per una sola volta, di trenta
giorni decorrenti dal momento della ricezione, da parte dell´organo stesso,
delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o mediante mezzi telematici.
5. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l´adozione del provvedimento di autorizzazione debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o di enti
appositi e tali organi o enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza del Ministero della sanità entro i termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere
le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell´amministrazione o ad
enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecniche
equipollenti, ovvero di istituti universitari.
6. Nel caso in cui l´ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie al Ministero della sanità, si applica quanto previsto dal comma 3.
Art. 5 Temine
1. Sulla base dell´accertamento favorevole dell´Istituto superiore di sanità, il
Ministero si pronuncia sulla domanda con provvedimento motivato, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento è adottato entro il termine massimo di centottanta
giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l´interessato può
produrre istanza al Ministro, il quale valuta se ricorrono particolari motivi di
necessità e urgenza per l´esercizio dei poteri di avocazione, come previsto
dall´art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall´art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546.
4. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo sono
comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro
regionale o interregionale previsto dall´art. 13 della legge 2 dicembre 1975,
n. 644. Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi
giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni.
5. Il Ministro provvede alla modifica del decreto ministeriale recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n.241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
6. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell´articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n.241, di indicare ulteriori riduzioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Art. 6 Verifiche periodiche
1. Il Ministro della sanità verifica annualmente la funzionalità, la
trasparenza e la speditezza del procedimento disciplinato nel presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per
l´adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle
leggi 7 agosto 1990, n.241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del
presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero della sanità
promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli enti ed istituti e
dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste realizzate
dopo l´erogazione di un singolo servizio.
3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un´apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Art. 7 Controlli e sanzioni
1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell´art. 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul
numero complessivo dei procedimenti di autorizzazione ai trapianti non
conclusi entro il termine indicato nell´articolo 5 e comunque determinato ai
sensi dell´articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L´inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini
dell´applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei
dirigenti e degli altri dipendenti dall´articolo 20, commi 9 e 10 e dall´articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati
rispettivamente dall´articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dall´articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 8 Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell´articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi 1 e 2, della legge 2
dicembre 1975, n. 644, le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1 e 2, ed
8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.
Art. 9 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E´ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1994
SCALFARO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Costa, Ministro della sanità
Biondi, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n.20

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell´art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull´
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l´efficacia
degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L´ art. 87 comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore
di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell´ art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell´attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede
che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i
regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali leggi della Repubblica,
autorizzando
l´ esercizio della podestà regolamentare del Governo, determinino le
norme generali regolatrici della materia e dispongano l´abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell´ entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell´ art. 2 della legge n. 537/1993
recante interventi correttivi di finanza pubblica:
"7. entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell´ art. 17, comma 2,
della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettate norme di
regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
o leggi di cui all´allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi.
La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro
condizionati o siano tutti necessari per l´esercizio di un´ attività privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni
permanenti competenti per materia.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma
7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al medesimo comma 7.
9. i regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni
intervenenti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del
procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono
presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della
medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di
conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di
integrazione dell´ efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all´art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega,
dei provvedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste
dalla legislazione vigente nelle materie dell´inquinamento acustico, dell´
acqua, dell´ aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comporti
produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente
legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo".
note all´ art. 1:
- La legge n. 644/1975 reca la disciplina dei prelievi di pari di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell´ipofisi da cadavere
a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico.
- La legge 30/1993 reca norme in materia di prelievi di innesti di cornea.
note all´ art. 5:
- Si riporta l´ art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione
dell´organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell´ articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n 421) così come modificato dall´ art. 8 del D.Lgs.
n. 546/1993: " Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad
avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità
ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da
comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo dell´ art. 13 della già citata legge n. 644/1975:
"Art. 13. - In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli
istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi degli articoli 3
e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono convenzionarsi per la
istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di
riferimento per l´individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di
organi.
Le regioni promuovano la costituzione dei centri indicati nel comma
precedente.
Il centro regionale o interregionale comunica agli enti convenzionati i dati
necessari per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donante e
soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d´ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l´ adozione di un provvedimento
espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascuno tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall´ inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del
comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l´unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell´ adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
note all´art. 6:
- Per il riferimento alla legge n. 241/2990 vedi note all´art. 5.
- Per il riferimento alla legge n. 537/1993 vedi note alle premesse:
note all´art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 59 del già citato D. Lgs. n. 29/1993,
cosi´osì come modificati, rispettivamente, dall´art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993
e dell´art. 27 del D.Lgs. n. 546/1993:
"Art. 20 ( Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). -
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell´
attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del
personale. All´ inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore
generale, e questi al Ministro, una relazione sull´ attività svolta nell´ anno
precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti
servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l´imparzialità ed il buon andamento almeno annualmente, anche
su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del
controllo.
3. Gli uffici di cui comma 2 operano in posizione di autonomia e
rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è
attribuito, nell´ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già
collocato fuori ruolo.
Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì
avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel
controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e
da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio, può stipulare, anche
cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con
soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono
chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi
generali di direzione. Gli uffici di controllo interno alle amministrazioni
territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati
metropolitani di cui all´ art. 18 del D.L 24 novembre 1990 n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli
uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All´ istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti
delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. E´
consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti
in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello stato, di
polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I
termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati
da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell´ art. 17 della
legge 23 agosto 1988,n. 400.
9. L´inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione
finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il
collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con
conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle
funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal
Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di
dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi
amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si
può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di
responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti
generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il
collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia stato in
precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei
dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle forze armate".
"Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilità). -
1. Per i dipendenti di cui all´art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti
generali quanto disposto dall´ art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all´ art. 2, comma 2, si applicano l´ articolo 2106 del
codice civile e l´art. 7, commi primo quinto e ottavo, della legge 20 maggio
1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la
tipologia e l´entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere
definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l´ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta,
l´addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e
applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero
verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, deve essere adottato previa
tempestiva contestazione scritta dell´addebito al dipendente, che viene
sentito a sua difesa con l´eventuale assistenza sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro
venti giorni dall´applicazione della sanzione, il dipendente, anche per
mezzo di un procuratore o dell´ associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell´ amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall´ impugnazione e l´ amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell´
amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da
un esterno all´ amministrazione di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce,
sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dei dipendenti dell´ amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano
cinque presidenti. In mancanza di accordo, l´ amministrazione chiede la
nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il
collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l´
imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e
di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque
non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
- Per il testo dell´ art. 2 della legge n. 241/1990 vedi note in all´art. 5.
note all´ art. 8:
- Per il testo dell´ art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 vedi in note alle
premesse.
- Si riporta il testo delle disposizioni abrogate dal presente decreto, di cui
agli articoli 3, comma 3, e 10, comma 1 e 2, della già citata legge n.
644/1975:
"Art. 3, terzo comma. - Il Ministero della sanità rilascia l´ autorizzazione ai
sensi del secondo e terzo comma dell´ art. 10 della presente legge".
Art. 10, commi primo e secondo. - "Le operazioni di trapianto devono
essere effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti
universitari che siano stati autorizzati dal Ministero della sanità previo
parere del Consiglio superiore di sanità.
L´ autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell´ istituto superiore di
sanità, sia accertata l´ idoneità delle strutture esistenti sia nel settore dell´
intervento chirurgico che per l´organizzazione della ricerca immunologica,
e sia documentata la specifica competenza medico-chirurgica e biologica
dei sanitari preposti agli interventi".
- Si riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal presente decreto, di cui
agli articoli 7, commi 1 e 2, ed 8 del D.P.R. n. 409/1977 (Regolamento di
esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico):
"Art. 7, primo e secondo comma. - La domanda per ottenere l´
autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o
importate gratuitamente dall´ estero, da parte degli enti ospedalieri e degli
istituti universitari previsti dall´ art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
deve contenere:
a) l´indicazione delle parti o organi che si intende trapiantare;
b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l´intervento chirurgico e le
attività precedenti e successive al trapianto. Per il trapianto del rene è
necessario comunque disporre anche di idonee attrezzature per
l´emodialisi in particolare ai fini dell´ assistenza dei trapiantati e per una
adeguata osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto;
c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca
immunologica per l´ istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto
ricevente per l´ esecuzione delle prove necessarie per lo studio
immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto; dovrà
essere inoltre specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la
competenza immunologica specifica del personale tecnico-scientifico;
d) l´ elenco dei sanitari responsabili dell´ esecuzione diretta del trapianto e
per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti, la documentazione
sulla competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti o
organi da trapiantare.
L´istituto superiore di sanità provvede ad accertare i requisiti di cui alle
lettere b) e c) in relazione all´indicazione di cui alla lettera a) del
precedente comma.
"Art. 8. - Il Ministero della sanità, ricevute le domande di cui ai precedenti
articoli 6 e 7, dispone gli accertamenti necessari a cura dell´ Istituto
superiore della sanità.
Tale accertamento è esteso ai laboratori eventualmente convenzionati ai
sensi del precedente art. 7, secondo comma, lettera c).
Sulla base dell´ accertamento positivo dell´Istituto superiore di sanità e
sentito, ove prescritto, il parere del Consiglio superiore di sanità,
l´autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro per la sanità da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le autorizzazioni concesse ai sensi dei precedenti articolo 6 e 7 sono
comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro
previsto dall´ art. 13 della legge.
Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni
dalla comunicazione delle prime tre au torizzazioni".

 






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Ultimo Aggiornamento: 20.08.2007 - 10:53:57