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Centri Regionali ed Interregionali
Data: 15/12/05
Istituzione dei centri per i trapianti.

L´articolo 10 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999 prevede che le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 Dicembre 1975, n. 644, istituiscano un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti (art. 10, comma 1).

Il Ministro della Salute stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d´intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all´istituzione di centri interregionali (art. 10, comma 2).

La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate (art. 10 comma 3).

Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l´espletamento delle attività di tipizzazione tissutale (art. 10 comma 4).

fonte: Ministero della Salute






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Ultimo Aggiornamento: 20.08.2007 - 10:54:02